Gestione dei fondi immobiliari: così Bankitalia, Consob e Governo cambiano le regole.
di Luigi Rizzuti
Nel corso dell’ultimo triennio la Banca d’Italia e la Consob hanno intensificato l’azione di vigilanza sulle SGR attive nel segmento dei fondi immobiliari. Questo settore ha registrato negli ultimi dieci anni in Italia un significativo sviluppo; si consideri, ad esempio, che alla data del 31 dicembre 2009 i fondi immobiliari autorizzati e attivi in Italia avevano raggiunto il numero di 154 unità e il valore degli asset detenuti da tali fondi ammontavano a circa 22.055 milioni.
Al fine di contribuire alla soluzione delle problematiche riscontrate nella gestione delle SGR con particolare riferimento alla governance, ai rapporti con i partecipanti, alla materia dei conflitti d’interesse e al funzionamento dei controlli interni, sono intervenuti (i) provvedimenti di carattere sanzionatorio da parte degli Organi di Vigilanza e orientamenti formulati dai medesimi organi al fine di specificare la corretta interpretazione della regolamentazione di settore, (ii) atti e provvedimenti di carattere legislativo con modifiche in alcuni casi sulla fiscalità applicabile ai fondi. A titolo esemplificativo basti citare il documento messo in consultazione dalla Banca d’Italia che apporterà modifiche alla disciplina dei fondi in oggetto prevedendo, da un lato, una maggiore semplificazione nei procedimenti autorizzativi dei regolamenti di gestione dei fondi immobiliari ma, dall’altro, nuovi equilibri tra la SGR e i partecipanti ai fondi, in particolare quelli di tipo riservato accompagnato a un necessario rafforzamento dei sistemi di controllo.
Anche la manovra del governo Berlusconi, approvata dal Parlamento a fine luglio (dl 78/2010), ha scosso il settore dei fondi inasprendo la fiscalità applicabile a tali prodotti e una più puntuale definizione della natura del fondo immobiliare al fine di evitare l’utilizzo meramente elusivo dello stesso, come talora manifestatosi nella prassi. La nozione di fondo comune di investimento contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. j) del TUF è stata novellata.
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